Art. 1
In vigore dal 23 nov 2016
La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom è modificata come segue:
1)
È inserito il seguente articolo 1 bis:
«Articolo 1 bis
In deroga all' della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la Romania è autorizzata ad utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.»
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2020.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2016:2058:oj#art-1