Art. 1

In vigore dal 23 nov 2016
La decisione di esecuzione 2011/777/UE, Euratom è modificata come segue: 1) È inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis In deroga all' della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, la Romania è autorizzata ad utilizzare lo 0,15 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10 (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.» 2) L' è sostituito dal seguente: « La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2020.»
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