Art. 3
Condizioni per l'immissione in commercio
In vigore dal 22 nov 2016
Condizioni per l'immissione in commercio
L'immissione in commercio del garofano geneticamente modificato è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
il garofano geneticamente modificato può essere utilizzato soltanto per fini ornamentali;
b)
non è ammessa la coltivazione del garofano geneticamente modificato;
c)
fatti salvi i requisiti di riservatezza di cui all'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il garofano geneticamente modificato, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, convalidata dal laboratorio dell'Unione europea di riferimento, è pubblicamente disponibile all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/valid-2001-18.htm;
d)
fatti salvi i requisiti di riservatezza di cui all'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo dell'Unione, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
e)
su un'etichetta o in un documento che accompagna il garofano geneticamente modificato devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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