Art. 1
In vigore dal 21 nov 2016
Gli della decisione 2009/790/CE sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
La presente decisione si applica fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale delle piccole imprese oppure fino al 31 dicembre 2018, se si tratta di data anteriore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2016:2090:oj#art-1