Art. 1
Missione
In vigore dal 21 nov 2016
La decisione 2010/279/PESC è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Missione
1. La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL AFGHANISTAN» o «missione»), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 15 settembre 2017.
2. Fino al 31 dicembre 2016 l'EUPOL AFGHANISTAN opera conformemente agli obiettivi di cui all' e svolge i compiti di cui all'articolo 3.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'EUPOL AFGHANISTAN provvede alla liquidazione della missione.»;
2)
all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2016, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza agli obiettivi di cui all', ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura della missione di cui all'articolo 4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è adeguato per entità e competenza all'obiettivo di procedere alla liquidazione della missione in modo rapido e ordinato.»;
3)
all'articolo 13, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 15 settembre 2017 è di 11 600 000 EUR.»;
4)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica dal 31 maggio 2010 al 15 settembre 2017.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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