Art. 1
In vigore dal 18 nov 2016
Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Danimarca può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 25 novembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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