Art. 4

In vigore dal 8 nov 2016
L' della presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2017. Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità al modello che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.
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Art. 4 Decisione (UE) 2016/2002 — Testo vigente | Portale Normativo