Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 3 nov 2016
Certificazione dei risparmi di CO2
1. La riduzione delle emissioni di CO2 derivante dall'uso di tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie di cui all', paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei tetti sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più ridotti e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Storico versioni
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