Art. 1

Modifiche

In vigore dal 31 ott 2016
Modifiche La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modifcata come segue: 1. Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;»; 2. Nell'articolo 3, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e».
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