Art. 1
Modifiche
In vigore dal 31 ott 2016
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) è modifcata come segue:
1.
Nell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del gruppo OMRLT-II in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;»;
2.
Nell'articolo 3, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
in relazione ai cambiamenti cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 6, lettera b), o il paragrafo 6, lettera c), l'ente capofila può partecipare a una OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II nella nuova composizione solo dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-II è stata riconosciuta; e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1974:oj#art-1