Art. 3

In vigore dal 28 ott 2016
1.   A norma dell'articolo 30 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e il Canada in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I: ; b) titolo II: ; c) titolo III: , paragrafo 1, articolo 5 e articolo 7, lettera b); d) titolo IV: — articolo 9, articolo 10, paragrafi 2 e 3, articolo 12, paragrafi 4, 5 e 10, e articoli 14, 15, 16 e 17; — l'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8 e 9, e l'articolo 13, nella misura in cui tali disposizioni sono limitate alle questioni per le quali l'Unione ha già esercitato le sue competenze a livello interno; e) titolo V: articolo 23, paragrafo 2; f) titolo VI: articoli 26, 27 e 28; g) titolo VII: articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 nella misura in cui tali disposizioni sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo. 2.   La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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