Art. 1
In vigore dal 28 ott 2016
Ai fini dell'articolo 47 della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE, gli obblighi di informativa dei paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione applicabili alle imprese e agli emittenti operanti nell'industria estrattiva, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, sono considerati equivalenti agli obblighi previsti dal capo 10 della direttiva 2013/34/UE sui pagamenti a favore dei governi.
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