Art. 1

In vigore dal 28 ott 2016
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri devono versare alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione. I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi impegnati nell'ambito del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.
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