Art. 1

In vigore dal 28 ott 2016
All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2017. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2016/1908 — Testo vigente | Portale Normativo