Art. 1
Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi
In vigore dal 26 ott 2016
La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi
1. In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle zone di cui all'allegato sia favorevole e i suini in questione siano stati allevati in aziende:
—
in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE,
—
in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione,
—
in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente,
—
che siano state sottoposte a scadenze regolari e almeno ogni quattro mesi a ispezioni da parte dell'autorità competente, ispezioni che devono essere:
i)
conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (*1);
ii)
comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
iii)
finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e
—
l'azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall'autorità competente in conformità alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE. Un mese prima della spedizione sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo.
2. Per i suini vivi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (*2), è aggiunta la seguente dicitura:
“Suini conformi all'articolo 2 bis della decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione”.
(*1) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71)."
(*2) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).»
"
2)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
alla lettera a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e nelle quali non sia stato introdotto, neppure in un'unità di produzione distinta, nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello; ciò si applica solo alle unità di produzione distinte per le quali il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra;»
b)
alla lettera a), il punto iii) del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:
«iii)
conformi ad almeno una delle condizioni che seguono:
1)
essere finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; oppure
2)
nel raggio di 40 km intorno all'azienda, la sorveglianza dei suini selvatici è effettuata a scadenze regolari, e almeno ogni quattro mesi, con esito negativo in conformità al capitolo IV, parte H, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, e tutti i suini macellati della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test per la peste suina classica in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parte C, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;»
c)
alla lettera a) è aggiunto il settimo trattino che segue:
«—
le carni fresche di suini, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne provenienti da aziende suinicole che soddisfano le condizioni di cui alla presente lettera sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (*3), la cui parte II è completata con la seguente frase:
“Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.“
(*3) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»
"
d)
alla lettera b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II è completata con la seguente frase:
“Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.”
»
3)
all'articolo 10, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:1898:oj#art-1