Art. 1
In vigore dal 17 ott 2016
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada è conforme alla posizione di cui all'addendum della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri parti contraenti dell'AETR, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
2. Gli Stati membri comunicano le proposte di modifica al gruppo di esperti.
3. Modifiche formali e di minore entità alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia emendata.
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