Art. 1

In vigore dal 17 ott 2016
L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2017. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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