Art. 1
In vigore dal 17 ott 2016
L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2017. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:1839:oj#art-1