Art. 3
In vigore dal 14 ott 2016
La Commissione concorda sui seguenti punti:
a)
le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti descritte nell'allegato alla presente decisione, senza sostituzione della patente;
b)
si applicano determinate restrizioni, stabilite per la relativa abilitazione nell'allegato;
c)
quando una patente di guida è sostituita con una patente di guida modello UE, descritto nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, viene concessa l'abilitazione equivalente, come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2016:1945:oj#art-3