Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 13 ott 2016
Funzionamento 1.   Il vertice si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono prima delle rispettive riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo. 2.   Il vertice è presieduto congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione, con la partecipazione della presidenza di turno del Consiglio. 3.   Le riunioni del vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi, previa consultazione con le parti sociali. 4.   Il presidente del Consiglio europeo riferisce sulle discussioni e sul risultato dei lavori del vertice al Consiglio europeo.
Storico versioni

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