Art. 3

In vigore dal 10 ott 2016
L'Unione applica l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017, se non è stata espletata la procedura necessaria per la sua conclusione da parte dell'Unione e sussistono le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 dell'accordo. L'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, alle condizioni previste al primo comma del presente articolo, è notificata conformemente all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, dalla persona o dalle persone autorizzate a firmarlo a norma dell' della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1892 — Testo vigente | Portale Normativo