Art. 1
In vigore dal 4 ott 2016
La decisione 93/195/CEE è così modificata:
1)
L'ottavo trattino dell' è sostituito dal seguente:
«—
che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,»;
2)
l'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2016:1775:oj#art-1