Art. 1

In vigore dal 4 ott 2016
La decisione 93/195/CEE è così modificata: 1) L'ottavo trattino dell' è sostituito dal seguente: «— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,»; 2) l'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
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