Art. 1

In vigore dal 4 ott 2016
La decisione 2010/381/UE è così modificata: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 50 % delle partite presentate per l'importazione ai posti d'ispezione frontalieri sul loro territorio. Nel caso in cui la partita sia costituita da prodotti dell'acquicoltura provenienti da più di uno stabilimento di origine, vengono prelevati campioni per ogni singolo stabilimento.»; 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.
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