Art. 4

In vigore dal 30 set 2016
1.   Nella misura in cui gli autobus trasferiti a Emsländische Eisenbahnen GmbH costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70, fatto salvo l'impegno della Germania di cui al paragrafo 2. 2.   Gli autobus sono utilizzati per il servizio di autobus a chiamata. In caso di vendita di uno di questi autobus da parte di EEB, la stessa è tenuta a trasmettere i relativi proventi al Landkreis Emsland.
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