Art. 1
In vigore dal 30 set 2016
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all'articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le misure previste all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2017.
4. Le misure previste all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle persone di cui alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2017.»;
2)
gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2016:1755:oj#art-1