Art. 2

In vigore dal 29 set 2016
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'Unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1): — (Dialogo), — (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), — Articolo 5 (Dialogo politico), — Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e — Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo.
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