Art. 1
In vigore dal 29 set 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
Le modifiche formali e di minore entità alle modifiche proposte dell'ADR e dell'ADN di cui al primo comma, trasmesse dal segretario generale delle Nazioni Unite, possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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