Art. 2

In vigore dal 29 set 2016
L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:1757:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2016/1757 — Testo vigente | Portale Normativo