Art. 2
In vigore dal 29 set 2016
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione si applica fino al 26 settembre 2017.
3. La presente decisione si applica a tutte le persone che, ai fini di cui al paragrafo 3 bis dell'articolo 4 della decisione (UE) 2015/1601, sono state ammesse dagli Stati membri provenienti dal territorio della Turchia a decorrere dal 1o maggio 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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