Art. 2
In vigore dal 29 set 2016
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'Australia, ma solo nella misura in cui esse riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):
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(Dialogo sociale),
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articolo 10 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali),
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articolo 56 (Comitato misto) ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h),
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titolo X (Disposizioni finali) ad eccezione dell'articolo 61, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di assicurare l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui ai primi tre trattini.
Storico versioni
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