Art. 1

In vigore dal 27 set 2016
La posizione comune 2001/931/PESC è modificata come segue: All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le misure di cui agli , nella misura in cui si applicano alle “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), sono sospese.».
Storico versioni

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