Art. 1
In vigore dal 27 set 2016
La posizione comune 2001/931/PESC è modificata come segue:
All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Le misure di cui agli , nella misura in cui si applicano alle “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), sono sospese.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1711:oj#art-1