Art. 1
In vigore dal 27 set 2016
1. Il finanziamento pubblico che la Romania ha accordato nel periodo 2007-2009 agli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza, per un importo pari a 490 401,3 migliaia di RON, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
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