Art. 1
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
In vigore dal 21 set 2016
Modifica del regolamento interno della Banca centrale europea
La Decisione BCE/2004/2 è modificata come segue:
1)
il paragrafo 17.2 è sostituito dal seguente:
«17.2.
Gli indirizzi della BCE sono adottati dal Consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal Presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo. Ogni indirizzo della BCE che debba essere ufficialmente pubblicato è tradotto nelle lingue ufficiali delle Comunità europee.»;
2)
il paragrafo 17.4 è sostituito dal seguente:
«17.4
Le decisioni e le raccomandazioni della BCE sono adottate dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo nei rispettivi ambiti di competenza e sono sottoscritte dal Presidente. Le decisioni della BCE che irrogano sanzioni nei confronti di terzi sono sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Le decisioni e le raccomandazioni della BCE indicano le motivazioni su cui si fondano. Le raccomandazioni relative alla legislazione secondaria dell'Unione di cui all'articolo 41 dello Statuto sono adottate dal Consiglio direttivo.»;
3)
il paragrafo 17.6 è sostituito dal seguente:
«17,6.
Le istruzioni della BCE sono adottate dal Comitato esecutivo, e successivamente notificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, e sono sottoscritte per conto di esso dal Presidente o da altri due suoi membri. La notifica alle banche centrali nazionali può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo. Ogni istruzione della BCE che debba essere ufficialmente pubblicata è tradotta nelle lingue ufficiali dell'Unione.»;
4)
il paragrafo 17 bis.2 è sostituito dal seguente:
«17 bis.2.
Gli indirizzi della BCE relativi ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottati dal Consiglio direttivo e successivamente notificati e sottoscritti per conto di esso da parte del Presidente. La notifica alle autorità nazionali competenti può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o su supporto cartaceo.»;
5)
il paragrafo 17 bis.3 è sostituito dal seguente:
«17 bis.3.
Le istruzioni della BCE relative ai compiti in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, e 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 sono adottate dal Consiglio direttivo e successivamente notificate e sottoscritte per conto di esso dal Presidente. Esse indicano le motivazioni su cui si fondano. La notifica alle autorità nazionali competenti per le vigilanza sugli enti creditizi può essere effettuata per via elettronica, a mezzo fax o supporto cartaceo.»;
6)
il paragrafo 17 bis.4 è sostituito dal seguente:
«17 bis.4.
Le decisioni della BCE relative ai soggetti vigilati e a quelli che hanno richiesto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività di ente creditizio sono adottate dal Consiglio direttivo e sottoscritte dal segretario del Consiglio direttivo al fine di certificarle. Esse sono successivamente notificate ai loro destinatari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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