Art. 4

Contrassegno FIDUCIA

In vigore dal 20 set 2016
Contrassegno FIDUCIA 1.   Il contrassegno FIDUCIA è attribuito dall'ufficio FIDUCIA all'insieme delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale. 2.   Il contrassegno FIDUCIA è altresì attribuito dall'ufficio FIDUCIA a qualsiasi informazione che riporti, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni o degli atti prodotti conformemente all'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento nonché a ciascuna copia di tali informazioni o atti. 3.   Il contrassegno FIDUCIA è del pari attribuito dall'ufficio FIDUCIA ai documenti e ai registri predisposti dall'ufficio FIDUCIA in applicazione della presente decisione la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali. 4.   Il contrassegno FIDUCIA è apposto in modo visibile su tutte le pagine e i supporti delle informazioni FIDUCIA. 5.   L'apposizione del contrassegno FIDUCIA e la soppressione di tale contrassegno, alle condizioni previste nell'allegato III, non incidono sulla classificazione delle informazioni trasmesse al Tribunale.
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