Art. 1

Definizioni

In vigore dal 20 set 2016
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «autorità di sicurezza», l'autorità responsabile della sicurezza della Corte di giustizia dell'Unione europea designata da quest'ultima, che può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle mansioni previste dalla presente decisione; b) «ufficio FIDUCIA», l'ufficio della Corte di giustizia dell'Unione europea che garantisce la gestione delle informazioni FIDUCIA; c) «detentore», una persona debitamente autorizzata che, sulla base di un'accertata esigenza di venirne a conoscenza, è in possesso di un'informazione FIDUCIA e alla quale spetta di conseguenza garantirne la protezione; d) «documento», qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche; e) «informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore; f) «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE), qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione: — TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; — SECRET UE/EU SECRET; — CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL; — RESTREINT UE/EU RESTRICTED; g) «informazione FIDUCIA», qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA; h) «trattamento» di un'informazione FIDUCIA, l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Si tratta della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.
Storico versioni

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