Art. 2
In vigore dal 20 set 2016
1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all', paragrafo 1, del protocollo di modifica (4).
2. La Commissione informa il Principato di Andorra e gli Stati membri delle notifiche effettuate a norma dell', paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1751:oj#art-2