Art. 2

In vigore dal 20 set 2016
1.   Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all', paragrafo 1, del protocollo di modifica (4). 2.   La Commissione informa il Principato di Andorra e gli Stati membri delle notifiche effettuate a norma dell', paragrafo 1, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato di Andorra sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali per migliorare l'adempimento fiscale internazionale di cui al protocollo di modifica.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/1751 — Testo vigente | Portale Normativo