Art. 3
Modalità di deposito e di restituzione
In vigore dal 14 set 2016
Modalità di deposito e di restituzione
Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:
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la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura;
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la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;
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la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;
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qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura sono messi a disposizione della Corte di giustizia. A tale scopo, il cancelliere del Tribunale, non appena è informato dell'esistenza di tale impugnazione, indirizza una lettera al cancelliere della Corte di giustizia per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione di quest'ultima. Il cancelliere del Tribunale comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;
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in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, la Corte di giustizia mette le informazioni o gli atti di cui trattasi a disposizione del Tribunale subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione. A tale scopo, il cancelliere della Corte di giustizia indirizza una lettera al cancelliere del Tribunale per comunicargli che le informazioni o gli atti di cui trattasi sono messi a disposizione del Tribunale. Il cancelliere della Corte di giustizia comunica contemporaneamente all'autorità di sicurezza che le informazioni o gli atti di cui trattasi devono essere messi a disposizione del Tribunale, senza spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale, subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine.
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