Art. 7

In vigore dal 10 ago 2016
1.   La presente decisione si applica due mesi dopo la data di adozione. Tuttavia le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono essere basate sia sui criteri stabiliti dalle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE, che sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 2.   I marchi di qualità ecologica UE assegnati secondo i criteri definiti nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE possono essere utilizzati per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
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