Art. 1

In vigore dal 10 ago 2016
1.   Il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» comprende i computer desktop, i computer desktop integrati, i computer portatili all-in-one, i notebook, i notebook 2-in-1, i tablet, i thin client, le stazioni di lavoro e i server di piccole dimensioni. 2.   Ai fini della presente decisione le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer.
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