Art. 3

In vigore dal 9 ago 2016
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati: a) qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; b) qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui i all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; c) qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.
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