Art. 27
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno
In vigore dal 4 ago 2016
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno
1. L'Agenzia dispone di una funzione di revisione contabile interna, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
2. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
3. Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a)
verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
b)
valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio.
4. Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all'insieme delle attività e dei servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività del direttore esecutivo e degli altri elementi d'informazione individuati.
5. Il revisore interno prepara il piano annuale di revisione contabile e lo presenta al direttore esecutivo.
6. Il revisore interno prende conoscenza della relazione dell'ordinatore a norma dell' e degli altri elementi d'informazione individuati.
7. Il revisore interno presenta al direttore esecutivo una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni.
Inoltre, il revisore interno riferisce nei seguenti casi:
—
se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali,
—
se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.
Il direttore esecutivo adotta le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla revisione contabile.
Il direttore esecutivo trasmette annualmente al comitato direttivo una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime. Il comitato direttivo esamina le informazioni e verifica se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.
8. L'Agenzia comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.
9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1353:oj#art-27