Art. 22

Formazione

In vigore dal 4 ago 2016
Formazione L'END può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'Agenzia qualora l'interesse di quest'ultima lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'END, con particolare riguardo allo svolgimento della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
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Formazione (Art. 22 Decisione (UE) 2016/1352) — Testo vigente | Portale Normativo