Art. 1

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli standard minimi di qualità dei dati di cui all'allegato si applicano a tutte le registrazioni di impronte digitali utilizzate nel SIS II. 2.   Un formato di input delle impronte digitali utilizzato nel SIS II che non sia conforme agli standard stabiliti all'allegato I è respinto dal sistema centrale del SIS II (CS-SIS) e non è utilizzato né conservato. 3.   Un formato conforme di input delle impronte digitali che contenga impronte digitali di qualità inferiore alla soglia di qualità non è inserito nel sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e non può essere usato per svolgere ricerche. I file sono conservati nel SIS II e possono essere utilizzati solo per confermare l'identità di una persona a norma degli articoli 22, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAE.
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