Art. 1
In vigore dal 2 ago 2016
1. È stanziato un importo non superiore a 491 387 500 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) per ricostituire le riserve dell'APF per il periodo 2016-2018.
Fino a 16 387 500 EUR dell'importo di cui al primo comma serve a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.
2. I fondi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11o FES.
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