Art. 1
In vigore dal 25 lug 2016
La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:
(1)
all' è aggiunto il seguente terzo comma:
«Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati soddisfano requisiti considerati equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 di tale direttiva in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2016:
(1)
Maurizio
(2)
Nuova Zelanda
(3)
Turchia.»;
(2)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Uno Stato membro non applica l'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2018, a condizione che il revisore dei conti o l'ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti di tale Stato membro tutte le informazioni seguenti:
a)
il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;
b)
una descrizione dell'eventuale rete cui il revisore dei conti o l'ente di revisione appartiene;
c)
i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;
d)
una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;
e)
l'indicazione di se e quando è stato realizzato l'ultimo controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall'autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell'ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.
(*1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;"
(3)
l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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