Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 22 lug 2016
Autorizzazione Ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1; b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1; c) soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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Autorizzazione (Art. 2 Decisione (UE) 2016/1216) — Testo vigente | Portale Normativo