Art. 1

In vigore dal 18 lug 2016
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
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