Art. 1
In vigore dal 18 lug 2016
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
l', paragrafo 1, è così modificato:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali, notificati preventivamente al Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Comitato delle sanzioni);»;
b)
è aggiunta la seguente lettera:
«e)
ad altre vendite e/o forniture di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza o personale, approvate preventivamente dal Comitato delle sanzioni.»;
2)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nell'RDC che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario applicabili, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;»;
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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