Art. 3

In vigore dal 15 lug 2016
1.   Il campo di applicazione nell'autorizzazione del prodotto è modificato come segue: «Uso all'aperto (solo per l'applicazione diretta sui formicai nelle vicinanze delle abitazioni (ad uso domestico)]». 2.   La frase «Applicare direttamente ed esclusivamente sul nido» presente nell'autorizzazione del prodotto sia come un'istruzione per l'uso sia come misura di attenuazione del rischio è sostituita dalla seguente: «Applicare il biocida direttamente ed esclusivamente sui formicai. Non disperdere i granuli secchi né versare il liquido su superfici dure o suolo nudo utilizzati come passaggi dalle formiche».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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