Art. 2

In vigore dal 15 lug 2016
1.   Il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012. 2.   La condizione che limita l'uso del prodotto a situazioni in cui è difficile accedere all'acqua è soppressa dall'autorizzazione del prodotto.
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