Art. 2

In vigore dal 14 lug 2016
1.   Gli Stati membri provvedono a che, qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all', dette carte o detti documenti siano trasmessi all'autorità competente richiedente solo se l'autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni congiunte svolte nell'Unione dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE e avvengano in linea di massima sotto la guida dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi di cooperazione bilaterali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti siano conformi alle condizioni di cooperazione stabilite nel presente articolo.
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