Art. 2
In vigore dal 13 lug 2016
Nell'adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.
Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.
I membri del comitato di vigilanza sono vincolati all'obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo dopo la fine del loro mandato.
Storico versioni
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