Art. 3
In vigore dal 12 lug 2016
Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, al Principato di Monaco la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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